Art. 19.
(Rinvio a successive leggi regionali e provinciali).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi e alle finalità della medesima legge, definendo in particolare:

          a) i criteri generali per la determinazione e la valutazione dei danni;

          b) i termini entro cui devono essere eseguiti gli adempimenti di cui agli articoli da 7 a 11;

          c) la disciplina dell'assicurazione privata contro i danni da calamità naturale;

 

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          d) le modalità di formazione e di intervento della struttura di supporto tecnico e operativo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h);

          e) le misure di incentivazione della partecipazione di capitale privato alla ricostruzione di opere pubbliche e al recupero di beni culturali, storico-artistici e ambientali danneggiati dall'evento calamitoso.

      2. L'emanazione delle norme regionali e provinciali di cui al comma 1 è condizione, in ciascuna regione e provincia autonoma, per l'applicazione della presente legge.